{"id":1247,"date":"2018-10-10T11:03:17","date_gmt":"2018-10-10T09:03:17","guid":{"rendered":"https:\/\/fondazionebianchibonomi.it\/about-us\/statuto\/"},"modified":"2018-10-10T11:03:17","modified_gmt":"2018-10-10T09:03:17","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/fondazionebianchibonomi.it\/en\/about-us\/statuto\/","title":{"rendered":"Statuto"},"content":{"rendered":"<h3>CAPO 1\u00b0<\/h3>\n<h3>Scopo della Fondazione<\/h3>\n<h4>Art.1)<\/h4>\n<p>La &#8220;<strong>FONDAZIONE ANGELO BIANCHI BONOMI<\/strong>&#8221; con sede in Milano, Piazza Castello n. 2, fondata dall&#8217;Ing. Angelo Bianchi Bonomi, \u00e8 eretta in Ente Morale con Decreto Presidenziale 22\/6\/1977 N. 1189.<br \/>\nLa Fondazione non ha fini di lucro.<br \/>\nLo scopo della Fondazione \u00e8 lo studio e la ricerca nel campo della emofilia, delle malattie emofiliche ed angioemofiliche, trombotiche e della coagulazione; l&#8217;assistenza a studiosi delle suddette malattie, enti, associazioni o centri interessati; nonch\u00e9 la partecipazione &#8211; con gli istituti universitari o con gli ospedali o con altri enti senza scopo di lucro &#8211; alla costruzione, alla ristrutturazione o al riammodernamento di reparti o spazi destinati o da destinare alla degenza di pazienti affetti da malattie emofiliche, malattie emorragiche, trombotiche e della coagulazione o altre malattie alle stesse connesse, con la disposizione che tali reparti o spazi dovranno essere intitolati alla Fondazione stessa.<\/p>\n<p>La Fondazione attua lo scopo fra l&#8217;altro:<\/p>\n<ul>\n<li>promuovendo o partecipando a studi, convegni, attivit\u00e0 comunque connesse con il suo scopo;<\/li>\n<li>istituendo borse di studio, aiutando o preparando giovani italiani e stranieri che aspirino alla ricerca tecnico-scientifica nel campo dell&#8217;emofilia, della trombosi e delle malattie emorragiche;<\/li>\n<li>aiutando la ricerca nel campo degli scopi della Fondazione;<\/li>\n<li>partecipando a Centri o Consorzi Universitari istituiti o istituendi per lo studio e la terapia dell&#8217;emofilia, della trombosi e delle malattie emorragiche e ci\u00f2 in particolare nell&#8217;ambito dell&#8217;Universit\u00e0 degli Studi di Milano e dell&#8217;Ospedale Maggiore di Milano.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>CAPO 2\u00b0<\/h3>\n<h3>Patrimonio Entrate e Proventi<\/h3>\n<h4>Art. 2)<\/h4>\n<p>Il patrimonio della Fondazione \u00e8 costituito dai beni destinati dal Fondatore e dalle liberalit\u00e0 provenienti da altre fonti pubbliche e private.<\/p>\n<p>Le Entrate ed i Proventi consistono:<\/p>\n<ul>\n<li>nei redditi generati dal patrimonio;<\/li>\n<li>nelle donazioni ed oblazioni;<\/li>\n<li>negli eventuali ricavi conseguenti all&#8217;attivit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>CAPO 3\u00b0<\/h3>\n<h3>Consiglio di Amministrazione<\/h3>\n<h4>Art. 3)<\/h4>\n<p>La Fondazione \u00e8 amministrata da un Consiglio composto da cinque membri di cui tre permanenti:<\/p>\n<ul>\n<li>Ambrogio Bianchi Bonomi (erede del Fondatore) e i suoi successori in linea retta ed in ordine di et\u00e0, all&#8217;infinito &#8211; membro permanente;<\/li>\n<li>Carla Bianchi Bonomi (erede del Fondatore) ed i suoi successori in linea retta ed in ordine di et\u00e0, all&#8217;infinito &#8211; membro permanente;<\/li>\n<li>il Prof. Piermannuccio Mannucci e successivamente persona proposta dal Direttore del &#8220;Centro Angelo Bianchi Bonomi&#8221; avente competenza specifica, previo accordo con i rappresentanti degli eredi dei discendenti del Fondatore;<\/li>\n<li>il Direttore del &#8220;Centro Angelo Bianchi Bonomi&#8221; presso l&#8217;Universit\u00e0 degli Studi di Milano che rester\u00e0 in carica per la durata dell&#8217;incarico e fino alla nomina del nuovo Direttore del Centro &#8211; membro permanente;<\/li>\n<li>persona proposta di comune accordo dai due rappresentanti degli eredi dei discendenti del Fondatore, Ambrogio Bianchi Bonomi e Carla Bianchi Bonomi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In caso di disaccordo sulla designazione si seguir\u00e0 il principio dell&#8217;alternanza e la proposta spetter\u00e0 a turno ai rappresentanti degli eredi dei due discendenti del Fondatore.<br \/>\nI due membri non permanenti del Consiglio di Amministrazione &#8211; fatta eccezione per il Prof. Piermannuccio Mannucci che rester\u00e0 in carica a vita &#8211; restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.<br \/>\nNel caso gli eredi dei discendenti del Fondatore e tutti i loro successori in linea retta dovessero rinunciare alla carica per qualsiasi causa, sar\u00e0 di loro competenza provvedere alla propria sostituzione avendo cura di scegliere persone competenti e di assoluta moralit\u00e0 che resteranno in carica per cinque anni.<br \/>\nEssi sono rieleggibili. La nomina avverr\u00e0 previo gradimento dei Consiglieri rimasti.<br \/>\nArt. 4)<br \/>\nAl Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nulla escluso. Le rendite, le entrate ed i proventi verranno erogati con i seguenti criteri e modalit\u00e0: il Consiglio di Amministrazione provveder\u00e0 alla utilizzazione delle rendite, entrate e proventi risultanti dal bilancio consuntivo nei limiti segnati dallo scopo della Fondazione, previa redazione del progetto di utilizzazione specifica, dei criteri e delle modalit\u00e0 di erogazione.<br \/>\nIl Consiglio pu\u00f2 chiedere parere consultivo al Collegio dei Revisori in ordine alla verifica dei contenuti economici dei progetti con la effettiva disponibilit\u00e0 della Fondazione.<br \/>\nIl Consiglio ha facolt\u00e0 di delegare al Presidente o ad uno o pi\u00f9 dei suoi membri i propri poteri.<br \/>\nIl Consiglio potr\u00e0 inoltre nominare un Direttore Scientifico determinandone i poteri e le attribuzioni.<br \/>\nArt. 5)<br \/>\nIl Consiglio di Amministrazione \u00e8 convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica o fax spedito ai Consiglieri ed ai revisori.<br \/>\nLe adunanze straordinarie devono essere in qualsiasi momento convocate se almeno due consiglieri ne facciano motivata domanda.<br \/>\nLe adunanze sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o, in loro assenza, dal Consigliere pi\u00f9 anziano di et\u00e0.<br \/>\nDelle riunioni del Consiglio \u00e8 redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.<\/p>\n<h3>CAPO 4\u00b0<\/h3>\n<h3>Presidente<\/h3>\n<p>Art. 6)<br \/>\nIl Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi, in giudizio e stragiudizialmente, convoca e presiede le adunanze del Consiglio, firma la liquidazione dei conti e degli Atti Amministrativi, e rilascia su deliberazione consiliare, procure per singoli affari.<br \/>\nHa inoltre facolt\u00e0 di assumere quelle deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione che non possono essere ritardate senza grave pregiudizio.<br \/>\nDi tali deliberazioni il Presidente da notizia al Consiglio nell&#8217;adunanza immediatamente successiva. Uguali poteri spettano al Vice Presidente quando il Presidente sia impedito.<br \/>\nIl Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i membri permanenti del Consiglio, rimangono in carica cinque anni e possono essere rieletti.<\/p>\n<h3>CAPO 5\u00b0<\/h3>\n<h3>Collegio Revisori<\/h3>\n<p>Art. 7)<br \/>\nIl Collegio dei Revisori \u00e8 costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Presidente dell&#8217;Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.<br \/>\nI componenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.<br \/>\nIl mandato ai componenti del Collegio dura cinque anni e i Revisori sono rieleggibili.<br \/>\nArt. 8)<br \/>\nI revisori debbono in particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>esaminare libri e registri contabili prendendo atto dei documenti giustificativi;<\/li>\n<li>fare riscontri di cassa;<\/li>\n<li>verificare il conto consuntivo annuale e farne relazione al Consiglio di Amministrazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ove riscontrino irregolarit\u00e0 i Revisori ne fanno immediato rapporto scritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione.<\/p>\n<h3>CAPO 6\u00b0<\/h3>\n<h3>Disposizioni comuni agli organi della Fondazione<\/h3>\n<p>Art. 9)<br \/>\nIl Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.<br \/>\nIn caso di parit\u00e0 prevale il voto di chi presiede la seduta.<br \/>\nIl Consiglio nomina un Segretario scegliendolo tra i propri componenti o tra persone estranee.<br \/>\nGli avvisi di convocazione dovranno indicare la data, l&#8217;ora ed il luogo e specificare gli argomenti da trattare, ed essere comunicati ai componenti il Consiglio ed ai revisori almeno cinque giorni prima.<br \/>\nI Consiglieri di amministrazione che non partecipano a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificare i motivi, decadranno dalla carica.<br \/>\nLe deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono inserite in un registro debitamente numerato e vidimato.<\/p>\n<p>Art. 10)<br \/>\nI partecipanti al Consiglio di Amministrazione ed i Revisori non percepiscono alcun compenso per l&#8217;attivit\u00e0 svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell&#8217;ufficio.<\/p>\n<h3>CAPO 7\u00b0<\/h3>\n<h3>Esercizio Finanziario<\/h3>\n<p>Art. 11)<br \/>\nL&#8217;esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1\u00b0 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno. Prima della fine di ciascun esercizio, il Presidente dovr\u00e0 sottoporre all&#8217;approvazione del Consiglio di Amministrazione, il bilancio preventivo per l&#8217;esercizio successivo riguardante l&#8217;intera gestione corredato da una relazione esplicativa.<br \/>\nEntro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il Presidente dovr\u00e0 sottoporre al Collegio dei Revisori il Bilancio Consuntivo.<br \/>\nIl Collegio stesso nel termine di un mese dovr\u00e0 riferire con apposita relazione. Detto Bilancio Consuntivo con la relazione del Presidente e dei Revisori verr\u00e0 poi sottoposto al Consiglio di Amministrazione per la definitiva approvazione e copia del bilancio approvato con le relazioni verr\u00e0 inviato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione alla competente autorit\u00e0 tutoria.<br \/>\nLa definitiva approvazione del Bilancio Consuntivo dovr\u00e0 avvenire entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario.<\/p>\n<h3>CAPO 8\u00b0<\/h3>\n<h3>Estinzione della Fondazione<\/h3>\n<p>Art. 12)<br \/>\nNel caso in cui la Fondazione dovesse estinguersi per impossibilit\u00e0 di attuazione dello scopo statutario, per mancanza di fondi o per qualsiasi altro motivo, l&#8217;eventuale patrimonio residuo verr\u00e0 destinato ad altra persona giuridica scelta dal Consiglio di Amministrazione avente scopo analogo a quello della Fondazione e nello spirito e nelle intenzioni del Fondatore.<br \/>\nIn ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o pi\u00f9 liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.<\/p>\n<h3>CAPO 9\u00b0<\/h3>\n<h3>Disposizioni finali e transitorie<\/h3>\n<p>Art. 13)<br \/>\nIl Signor Ambrogio Bianchi Bonomi, discendente in linea retta del Fondatore, \u00e8 nominato &#8211; vita natural durante &#8211; Presidente Onorario della &#8220;FONDAZIONE ANGELO BIANCHI BONOMI&#8221;, alla carica non \u00e8 attribuito alcun potere gestionale.<br \/>\nArt. 14)<br \/>\nPer tutto quanto qui non espressamente previsto varranno le norme del Codice Civile.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CAPO 1\u00b0 Scopo della Fondazione Art.1) La &#8220;FONDAZIONE ANGELO BIANCHI BONOMI&#8221; con sede in Milano, Piazza Castello n. 2, fondata dall&#8217;Ing. 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