CAPO 1°

Scopo della Fondazione

Art.1)

La “FONDAZIONE ANGELO BIANCHI BONOMI” con sede in Milano, Piazza Castello n. 2, fondata dall’Ing. Angelo Bianchi Bonomi, è eretta in Ente Morale con Decreto Presidenziale 22/6/1977 N. 1189.
La Fondazione non ha fini di lucro.
Lo scopo della Fondazione è lo studio e la ricerca nel campo della emofilia, delle malattie emofiliche ed angioemofiliche, trombotiche e della coagulazione; l’assistenza a studiosi delle suddette malattie, enti, associazioni o centri interessati; nonché la partecipazione – con gli istituti universitari o con gli ospedali o con altri enti senza scopo di lucro – alla costruzione, alla ristrutturazione o al riammodernamento di reparti o spazi destinati o da destinare alla degenza di pazienti affetti da malattie emofiliche, malattie emorragiche, trombotiche e della coagulazione o altre malattie alle stesse connesse, con la disposizione che tali reparti o spazi dovranno essere intitolati alla Fondazione stessa.

La Fondazione attua lo scopo fra l’altro:

  • promuovendo o partecipando a studi, convegni, attività comunque connesse con il suo scopo;
  • istituendo borse di studio, aiutando o preparando giovani italiani e stranieri che aspirino alla ricerca tecnico-scientifica nel campo dell’emofilia, della trombosi e delle malattie emorragiche;
  • aiutando la ricerca nel campo degli scopi della Fondazione;
  • partecipando a Centri o Consorzi Universitari istituiti o istituendi per lo studio e la terapia dell’emofilia, della trombosi e delle malattie emorragiche e ciò in particolare nell’ambito dell’Università degli Studi di Milano e dell’Ospedale Maggiore di Milano.

 

CAPO 2°

Patrimonio Entrate e Proventi

Art. 2)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni destinati dal Fondatore e dalle liberalità provenienti da altre fonti pubbliche e private.

Le Entrate ed i Proventi consistono:

  • nei redditi generati dal patrimonio;
  • nelle donazioni ed oblazioni;
  • negli eventuali ricavi conseguenti all’attività.

 

CAPO 3°

Consiglio di Amministrazione

Art. 3)

La Fondazione è amministrata da un Consiglio composto da cinque membri di cui tre permanenti:

  • Ambrogio Bianchi Bonomi (erede del Fondatore) e i suoi successori in linea retta ed in ordine di età, all’infinito – membro permanente;
  • Carla Bianchi Bonomi (erede del Fondatore) ed i suoi successori in linea retta ed in ordine di età, all’infinito – membro permanente;
  • il Prof. Piermannuccio Mannucci e successivamente persona proposta dal Direttore del “Centro Angelo Bianchi Bonomi” avente competenza specifica, previo accordo con i rappresentanti degli eredi dei discendenti del Fondatore;
  • il Direttore del “Centro Angelo Bianchi Bonomi” presso l’Università degli Studi di Milano che resterà in carica per la durata dell’incarico e fino alla nomina del nuovo Direttore del Centro – membro permanente;
  • persona proposta di comune accordo dai due rappresentanti degli eredi dei discendenti del Fondatore, Ambrogio Bianchi Bonomi e Carla Bianchi Bonomi.

In caso di disaccordo sulla designazione si seguirà il principio dell’alternanza e la proposta spetterà a turno ai rappresentanti degli eredi dei due discendenti del Fondatore.
I due membri non permanenti del Consiglio di Amministrazione – fatta eccezione per il Prof. Piermannuccio Mannucci che resterà in carica a vita – restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.
Nel caso gli eredi dei discendenti del Fondatore e tutti i loro successori in linea retta dovessero rinunciare alla carica per qualsiasi causa, sarà di loro competenza provvedere alla propria sostituzione avendo cura di scegliere persone competenti e di assoluta moralità che resteranno in carica per cinque anni.
Essi sono rieleggibili. La nomina avverrà previo gradimento dei Consiglieri rimasti.
Art. 4)
Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nulla escluso. Le rendite, le entrate ed i proventi verranno erogati con i seguenti criteri e modalità: il Consiglio di Amministrazione provvederà alla utilizzazione delle rendite, entrate e proventi risultanti dal bilancio consuntivo nei limiti segnati dallo scopo della Fondazione, previa redazione del progetto di utilizzazione specifica, dei criteri e delle modalità di erogazione.
Il Consiglio può chiedere parere consultivo al Collegio dei Revisori in ordine alla verifica dei contenuti economici dei progetti con la effettiva disponibilità della Fondazione.
Il Consiglio ha facoltà di delegare al Presidente o ad uno o più dei suoi membri i propri poteri.
Il Consiglio potrà inoltre nominare un Direttore Scientifico determinandone i poteri e le attribuzioni.
Art. 5)
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica o fax spedito ai Consiglieri ed ai revisori.
Le adunanze straordinarie devono essere in qualsiasi momento convocate se almeno due consiglieri ne facciano motivata domanda.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o, in loro assenza, dal Consigliere più anziano di età.
Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

CAPO 4°

Presidente

Art. 6)
Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi, in giudizio e stragiudizialmente, convoca e presiede le adunanze del Consiglio, firma la liquidazione dei conti e degli Atti Amministrativi, e rilascia su deliberazione consiliare, procure per singoli affari.
Ha inoltre facoltà di assumere quelle deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione che non possono essere ritardate senza grave pregiudizio.
Di tali deliberazioni il Presidente da notizia al Consiglio nell’adunanza immediatamente successiva. Uguali poteri spettano al Vice Presidente quando il Presidente sia impedito.
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i membri permanenti del Consiglio, rimangono in carica cinque anni e possono essere rieletti.

CAPO 5°

Collegio Revisori

Art. 7)
Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
I componenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.
Il mandato ai componenti del Collegio dura cinque anni e i Revisori sono rieleggibili.
Art. 8)
I revisori debbono in particolare:

  • esaminare libri e registri contabili prendendo atto dei documenti giustificativi;
  • fare riscontri di cassa;
  • verificare il conto consuntivo annuale e farne relazione al Consiglio di Amministrazione.

Ove riscontrino irregolarità i Revisori ne fanno immediato rapporto scritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

CAPO 6°

Disposizioni comuni agli organi della Fondazione

Art. 9)
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
Il Consiglio nomina un Segretario scegliendolo tra i propri componenti o tra persone estranee.
Gli avvisi di convocazione dovranno indicare la data, l’ora ed il luogo e specificare gli argomenti da trattare, ed essere comunicati ai componenti il Consiglio ed ai revisori almeno cinque giorni prima.
I Consiglieri di amministrazione che non partecipano a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificare i motivi, decadranno dalla carica.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono inserite in un registro debitamente numerato e vidimato.

Art. 10)
I partecipanti al Consiglio di Amministrazione ed i Revisori non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell’ufficio.

CAPO 7°

Esercizio Finanziario

Art. 11)
L’esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno. Prima della fine di ciascun esercizio, il Presidente dovrà sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, il bilancio preventivo per l’esercizio successivo riguardante l’intera gestione corredato da una relazione esplicativa.
Entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il Presidente dovrà sottoporre al Collegio dei Revisori il Bilancio Consuntivo.
Il Collegio stesso nel termine di un mese dovrà riferire con apposita relazione. Detto Bilancio Consuntivo con la relazione del Presidente e dei Revisori verrà poi sottoposto al Consiglio di Amministrazione per la definitiva approvazione e copia del bilancio approvato con le relazioni verrà inviato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione alla competente autorità tutoria.
La definitiva approvazione del Bilancio Consuntivo dovrà avvenire entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

CAPO 8°

Estinzione della Fondazione

Art. 12)
Nel caso in cui la Fondazione dovesse estinguersi per impossibilità di attuazione dello scopo statutario, per mancanza di fondi o per qualsiasi altro motivo, l’eventuale patrimonio residuo verrà destinato ad altra persona giuridica scelta dal Consiglio di Amministrazione avente scopo analogo a quello della Fondazione e nello spirito e nelle intenzioni del Fondatore.
In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

CAPO 9°

Disposizioni finali e transitorie

Art. 13)
Il Signor Ambrogio Bianchi Bonomi, discendente in linea retta del Fondatore, è nominato – vita natural durante – Presidente Onorario della “FONDAZIONE ANGELO BIANCHI BONOMI”, alla carica non è attribuito alcun potere gestionale.
Art. 14)
Per tutto quanto qui non espressamente previsto varranno le norme del Codice Civile.